Accesso civico
L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione e va tenuto distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui disciplina è contenuta nella l. 241/1990.
Come esercitare il diritto
L’istanza di accesso civico può essere trasmessa al GAL Montagna Vicentina per via telematica (secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) con l’indicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Responsabile della trasparenza, cui può essere inoltrata richiesta di accesso civico, è il Direttore del GAL MONTAGNA VICENTINA.
CONTATTI: [email protected], [email protected], 0424 63424.
Titolare del potere sostitutivo, cui si può fare ricorso nei casi di ritardo o mancata risposta, è il Presidente del GAL MONTAGNA VICENTINA.
CONTATTI: [email protected], [email protected], 0424 63424.
Giornata della Trasparenza 21.10.2019