FAQ relative agli interventi attivati dal GAL Montagna Vicentina per la programmazione 2023-2027

ISL02

Avviamento di attività extra agricole

Le attività imprenditoriali attivabili con l’intervento ISL02 devono avere come codice ATECO PRINCIPALE  uno di quelli previsti all’interno del testo del Bando.

a. Persone fisiche
b. Microimprese o piccole imprese iscritte alla Camera di commercio da non più di 6 mesi

Il soggetto richiedente, nel momento in cui presenta la domanda di contributo, non deve ancora aver compiuto 40 anni.

Deve costituire il Fascicolo aziendale come “persona fisica”, compilando il modulo di costituzione, ed indicando esente P.IVA, allegando al modulo la dichiarazione sostitutiva di esenzione, in quanto la persona fisica che ora costituisce il Fascicolo aziendale non è in possesso della P.IVA. 

Per quanto riguarda la presentazione del documento della banca riportante il codice IBAN, si deve inserire il codice IBAN del soggetto richiedente la costituzione del Fascicolo aziendale, in questo caso il codice IBAN della “persona fisica”.

Quando il Fascicolo aziendale sarà validato, si potrà procedere con l’inserimento della domanda di contributo, in questo caso specifico la domanda di contributo GAL Bando ISL02, e i dati nella domanda informatica verranno caricati dal Fascicolo aziendale costituito della “persona fisica”, sarà da aggiungere nella domanda informatica di contributo tutto il resto, non presente nel Fascicolo aziendale (che fa solo da base dati anagrafici), compresa la “documentazione essenziale” richiesta dal Bando stesso.

Quando costituirà la società, essendo un soggetto giuridico diverso dalla persona fisica, dovrà costituire un altro Fascicolo aziendale, come società con tutta la sua documentazione (p.iva, IBAN, etc, documento di identità del rappresentante legale, etc).

Il Fascicolo aziendale è UNICO per soggetto, in caso di persona fisica o ditta individuale il codice CUAA (Codice Unico Azienda Agricola) che viene utilizzato a livello nazionale per l’identificazione del Fascicolo aziendale è il codice fiscale del soggetto, nel caso di società il codice CUAA è la p.iva. Tutta la normativa e le informazioni relative al Fascicolo aziendale al seguente collegamento http://www.avepa.it/fascicolo-aziendale

Trattandosi di un documento essenziale pena inammissibilità della domanda  bisogna acquisire un’autodichiarazione da parte del richiedente dove attesta di non aver mai presentato dichiarazione dei redditi e che non è titolare di trattamento di quiescenza.

ISL03

Investimenti extra agricoli nelle aree rurali

Si ritiene, alla stessa stregua di quanto già avviene per gli interventi strutturali, che il Comodato registrato, volto a coprire il periodo di impegno, possa essere considerato atto valido ai fini dell’ammissibilità.

Pertanto il comodato (scritto) e registrato è titolo ammesso.

Modifica paragrafo 4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni, punto 3, come da Decreto n. 75 del 07.08.2024 :

Gli immobili oggetto dell’investimento devono essere in proprietà, in affitto o in comodato d’uso in forma
scritta e registrata da parte del soggetto richiedente, secondo le forme previste dalla legge e sulla base,
comunque, di apposito titolo di durata almeno pari a quella prevista dal periodo di stabilità delle operazioni.
Per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva deve essere esibita l’autorizzazione espressa
nelle forme previste dalla legge, da parte del proprietario degli immobili, ad eseguire l’intervento ed in merito
alla conseguente assunzione degli impegni derivanti dall’intervento richiesto a finanziamento

La creazione di un sito web non è una spesa ammissibile. Per quanto riguarda le “Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti”, anche se intendono “acquisire o sviluppare programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali” i beneficiari devono avere almeno una unità locale/operativa nell’ambito territoriale del GAL.

Sì, il suo codice ATECO secondario deve però essere presente nell’allegato 12.1 del bando. Inoltre, a partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell’operazione di durata pari a:

  • 5 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili;
  • 3 anni per gli investimenti produttivi in attrezzature, e per gli investimenti non produttivi

Nella documentazione da allegare alla domanda di aiuto, per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area, è obbligatoria l’autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all’intervento, ad eseguire l’intervento e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall’intervento richiesto a finanziamento.

Se gli immobili sono in proprietà, in affitto e in comodato d’uso viene richiesto il contratto scritto e registrato che DEVE rispettare il periodo di stabilità delle operazioni (3 anni per acquisto di macchinari e attrezzature e investimenti non produttivi; 5 anni investimenti strutturali).

Come previsto dahli Indirizzi Procedurali Generali, paragrafo 2.5.2.

“Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, la relazione tecnico/economica deve contenere una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.”

Si, certamente: il bando prevede espressamente spese relative al “miglioramento dei fabbricati finalizzati allo svolgimento delle attività e/o al loro adeguamento agli standard previsti dalle norme specifiche anche ai fini dell’autorizzazione all’esercizio“. Per miglioramento dei fabbricati resta sempre inteso che si debba trattare di interventi di manutenzione straordinaria, come disposto dagli IPG che sempre escludono “spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento“.

ISL04

Investimenti non produttivi nelle aree rurali

Si ritiene, alla stessa stregua di quanto già avviene per gli interventi strutturali, che il Comodato registrato, volto a coprire il periodo di impegno, possa essere considerato atto valido ai fini dell’ammissibilità.

Pertanto il comodato (scritto) e registrato è titolo ammesso.

Modifica paragrafo 4.2 Condizioni di ammissibilità quarto capoverso, come da Decreto n. 75 del 07.08.2024 :

Gli immobili oggetto dell’investimento devono essere in proprietà, in affitto o in comodato d’uso in forma
scritta e registrata da parte del soggetto richiedente, secondo le forme previste dalla legge e sulla base,
comunque, di apposito titolo di durata almeno pari a quella prevista dal periodo di stabilità delle operazioni.
Per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva deve essere esibita l’autorizzazione espressa
nelle forme previste dalla legge, da parte del proprietario degli immobili, ad eseguire l’intervento ed in merito
alla conseguente assunzione degli impegni derivanti dall’intervento richiesto a finanziamento

Il fulcro dell’intervento è l’attivazione di un nuovo servizio oppure l’implementazione di un servizio già esistente”. Per questo “l’intervento che si intende realizzare, per essere ammissibile, deve portare ad aggiungere (implementare) qualcosa (un nuovo target di utenza, un’attività ulteriore) rispetto al preesistente, non limitarsi a rendere più “bello” l’immobile o le dotazioni del servizio che già esiste.

ISL05

Informazione per la fruibilità dei territori rurali

ISL06 

 Investimenti produttivi agricoli non professionali in area montana

Il dato di Produzione Standard viene desunto, per le coltivazioni, in base alla consistenza aziendale (terreni) ed alla coltura dichiarate nel fascicolo Aziendale. Per gli allevamenti, fa riferimento il numero di capi dichiarato nel fascicolo Aziendale e/o nella Banca Dati nazionale degli allevamenti. Il valore della P.S. “equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti (ettari per le coltivazioni e capi per gli allevamenti)“; la P.S. per unità è un valore tabellare predisposto dal CREA.

La risposta è negativa: naturalmente, la PS deve essere un valore reale, presente al momento di presentazione della domanda, non una “promessa” di sviluppo successivo.

SRH05

Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale e dei territori rurali